L’art. 2673 c.c. stabilisce che chiunque possa consultare i registri immobiliari seguendo le modalità stabilite dalla legge. La visura ipotecaria permette di accedere agli atti relativi a un immobile o a una persona o società, presenti nella conservatoria dei registri immobiliari del catasto. Generalmente si effettua una visura prima di acquistare o vendere un immobile o un terreno, oppure per accertare la consistenza patrimoniale di un soggetto con cui si intende avviare un rapporto commerciale e/o di un debitore insolvente allo scopo di individuare i beni aggredibili con azioni giudiziarie, oppure prima di trascrivere atti di natura pregiudizievole sul patrimonio immobiliare di un soggetto. Si richiede una visura ipotecaria su un soggetto prima di intraprendere rapporti commerciali oppure a seguito di insolvenze per individuare i beni aggredibili con azioni giudiziarie.
Si richiede invece una visura su un immobile prima di effettuare un acquisto o altre operazioni che coinvolgono l’immobile. Avere in mano una visura ipocatastale di un immobile può anche essere utile se si intendono trascrivere atti pregiudizievoli sul patrimonio immobiliare di un soggetto. Una volta ottenuto l’elenco delle formalità, si ha in mano in pratica il sunto della visura ipotecaria, questo è un documento che va attenzionato in ogni minima parte onde evitare errate interpretazioni, controllare quindi la conservatoria di riferimento, i dati anagrafici o catastali se si tratta di immobile, nonché il periodo di meccanizzazione, ovvero fino a quale anno è stata eseguita la ricerca.
Tuttavia, le informazioni contenute nella banca dati sono di carattere personale e tutelate dal Dlgs 196/2003, per cui il loro utilizzo improprio è punito dalla legge. Ad ogni formalità corrisponde di solito una “nota” che riporta ulteriori dettagli ed informazioni. E’ possibile richiedere una “visura per nota”, ossia lo sviluppo della nota, conoscendone gli estremi riportati nell’elenco sintetico (n° di registro, anno). La visura ha carattere probatorio in quanto la consistenza immobiliare è il risultato ottenuto dalla lettura di tutti gli atti pubblici trascritti presso la Conservatoria dei RR.II di competenza.
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